PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. È istituito il servizio telefonico gratuito di soccorso per i minori al quale possono, per chiedere un aiuto immediato, rivolgersi anche altri soggetti deboli della società, ovvero anziani e disabili.
      2. Il servizio si esplica mediante l'attivazione di un numero telefonico dotato di un numero adeguato di linee per raccogliere e indirizzare le richieste di aiuto al fine di fornire una risposta immediata.
      3. Chiunque può utilizzare il servizio telefonico previsto dal presente articolo per segnalare le situazioni di disagio di cui al comma 1.
      4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a dare adeguata pubblicità al numero telefonico di soccorso e alle finalità del servizio.

Art. 2.
(Norme di attuazione).

      1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono demandati il coordinamento per l'organizzazione e la conduzione del servizio telefonico per i minori.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano norme per la sua attuazione anche delegando alle province l'organizzazione e la conduzione del servizio. Gli enti delegati, o le regioni stesse, costituiscono un comitato operativo per i minori che si occupa di attivare e gestire il servizio.
      3. La maggiore azienda concessionaria del servizio di telefonia fissa mette a

 

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disposizione un numero telefonico unico, utilizzabile su tutto il territorio nazionale, e un numero adeguato di linee. Il costo del traffico è posto a carico dello Stato.

Art. 3.
(Ambito dell'attività).

      1. Gli operatori del servizio telefonico per i minori devono affrontare qualsiasi tematica concernente lo stato di bisogno, difficoltà o necessità del minore o di altri soggetti deboli che ad esso si rivolgano, sia per problematiche inerenti il disagio sociale, la sussistenza, l'educazione, sia per gli stati di disagio psicologici propri dell'età giovanile.

Art. 4.
(Comitato operativo degli operatori telefonici per i minori).

      1. Il comitato operativo degli operatori telefonici per i minori è formato da un massimo di cinque membri nominati dalla regione. Gli operatori telefonici per i minori devono essere scelti tra psicologi, sociologi, insegnanti, assistenti sociali, religiosi, medici, avvocati, pubblici ufficiali che, per preparazione culturale, professionale o impegno personale, possano dare risposte adeguate alle richieste di aiuto.
      2. Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono far parte del comitato operativo per i minori nella persona del loro presidente, o di persona da questi delegata, e prestano il loro servizio tramite il personale volontario dell'associazione.
      3. Il personale volontario delle associazioni che presta il proprio servizio al telefono per i minori deve avere i medesimi requisiti richiesti per gli operatori telefonici previsti al comma 1. Tale personale è inoltre sottoposto ai medesimi obblighi e gode delle medesime tutele.

      4. Gli operatori telefonici per i minori sono tenuti a rispettare la riservatezza di

 

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chi utilizza il servizio. Sono inoltre vincolati al segreto professionale.

Art. 5.
(Operatività del servizio).

      1. La chiamata al servizio telefonico per i minori è gratuita.
      2. Nei limiti di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, le telefonate possono essere smistate, secondo l'oggetto e la natura della richiesta, alle istituzioni competenti nella materia, quali ospedali, aziende sanitarie locali, centri di recupero per tossicodipendenti o autorità di pubblica sicurezza, al fine di garantire un intervento tempestivo e mirato alla natura del problema esposto.
      3. Colui che riceve la chiamata del minore, qualora ravvisi fatti penalmente rilevanti, è tenuto a denunciarli alle autorità di pubblica sicurezza o alla magistratura. Tuttavia, qualora ravvisi circostanze per le quali, a suo giudizio, un intervento della pubblica autorità potrebbe causare un peggioramento della situazione del minore, o di chi ha effettuato la chiamata, può non denunciare il fatto per il periodo necessario ad assicurare la tutela della sicurezza del minore, e comunque per non più di dieci giorni, ed è tenuto al segreto professionale.

Art. 6.
(Norme di sicurezza).

      1. Tutte le telefonate al servizio per i minori sono registrate e sono depositate in appositi archivi suddivisi per materie.
      2. A ogni telefonata è attivata la ricerca per individuarne la provenienza.
      3. Solo su richiesta di un magistrato la registrazione di una telefonata può essere utilizzata in procedimenti penali.
      4. Le registrazioni, rese anonime e non riconducibili al soggetto o ai soggetti interessati, possono essere utilizzate ai fini di studio o statistici.

 

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      5. Le registrazioni devono essere conservate per dieci anni.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per il 2006 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Per lo svolgimento del servizio telefonico per i minori si fa ricorso in modo preferenziale alle associazioni di volontariato ed alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che svolgono attività sociale nel territorio.
      4. Il servizio telefonico per i minori può, altresì, essere affidato a una o più associazioni di volontariato o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale.